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Affitto in nero: all’inquilino la restituzione delle somme maggiori.

22 Novembre 2015
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Affitto in nero: all’inquilino la restituzione delle somme maggiori.

Legge di Stabilità 2016 schierata contro gli affitti in nero non registrati: se il “prezzo” dell’affitto è superiore a quanto risulta dal contratto scritto e registrato, l’ulteriore accordo è nullo e il conduttore può farsi restituire le somme pagate in più.

Lotta senza indulgenze agli affitti in nero: dal 2016, tutti gli accordi sottobanco tra padrone di casa e inquilino volti a garantire al primo un canone di locazione superiore a quello formalmente indicato nel contratto scritto e registrato saranno nulli e il conduttore avrà la possibilità – entro sei mesi dalla scadenza del contratto e riconsegna dell’abitazione – di farsi restituire dal proprietario le somme in più pagate. È quanto prevede un emendamento alla Legge di Stabilità del 2016, che verrà approvata in questi giorni dalle Camere.

Il Governo cerca, così, di rimediare alle due sentenze della Corte Costituzionale [1] che hanno cancellato la possibilità, per l’inquilino “in nero”, di denunciare all’Agenzia delle Entrate il contratto di affitto non registrato e ottenere, come premio, la conversione del contratto in uno a canone concordato della durata di 4+4 anni [2].

Se sopravvivrà all’esame della Camera e del Governo, l’emendamento porterà una mini rivoluzione nel mondo delle locazioni. Viene così introdotta [3] una norma con due tipi di sanzioni per il caso di affitti non scritti oppure scritti ma non registrati:

– la prima è la nullità di ogni accordo “volto a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto”;

– la seconda è il diritto dell’inquilino alla restituzione di quanto da lui versato in più rispetto a quanto indicato nel contratto registrato; la richiesta va fatta entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato.

La stessa norma vale sia per i contratti di affitto a canone libero, che per quelli a canone concordato.

Il vero problema sarà la prova: diventa infatti difficilissimo, per il conduttore, dimostrare di aver dato al padrone di casa la “maggiorazione” sul canone indicato in contanti se il passaggio del denaro è avvenuto in contanti e quindi senza un documento che tracci tale pagamento.

Il locatore dovrà comunicare la registrazione della locazione all’amministratore di condominio entro 60 giorni.

L’emendamento prevede, inoltre, la nullità dei patti che derogano ai limiti di durata dei contratti previsti dalla legge [3].

Infine, quando il contratto (libero o concordato) non sia stato registrato, l’inquilino può chiedere in Tribunale che da subito la locazione venga ricondotta ai termini di legge [4]; se si tratta di contratto a canone concordato, a decidere l’importo dell’affitto sarà il giudice.

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