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Accettazione eredità con beneficio di inventario: come, costi e documenti

27 Ottobre 2015
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Accettazione eredità con beneficio di inventario: come, costi e documenti.

Se il locatore non accetta l’uso difforme che l’inquilino fa dell’immobile, può chiedere la risoluzione del contratto ma deve farlo entro tre mesi dalla scoperta. Se l’inquilino utilizza l’immobile in modo diverso da quello concordato, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto di locazione. La richiesta deve però avvenire entro tre mesi decorrenti dal giorno in cui il locatore scopre l’uso diverso. Decorso tale termine senza che venga chiesta la risoluzione, al contratto si applica il regime giuridico diverso corrispondente all’uso effettivo dell’immobile [1].
Tale regola trova applicazione nel solo caso in cui l’uso diverso del bene comporti un altro regime giuridico e non quando le regole applicabili al contratto di locazione resterebbero le stesse.
Per esempio, se era stato pattuito l’uso abitativo ma in realtà il conduttore utilizza l’immobile per attività commerciale, la locazione, in caso di mancata richiesta di risoluzione da parte del locatore, si trasforma da uso abitativo a uso commerciale, con le diverse regole previste dalla legge.
Dunque nel momento in cui il locatore scopre che l’uso dell’immobile è diverso da quello concordato può:
a) non accettare l’uso diverso e chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi;
b) accettare l’uso diverso con conseguente applicazione delle regole relative al diverso tipo di contratto. Il silenzio del locatore dopo tre mesi dalla scoperta viene inteso come consenso tacito all’uso diverso e dunque al regime giuridico diverso.
Nell’ipotesi in cui l’uso diverso da parte del conduttore non comporti un diverso regime giuridico (per esempio, era stato concordato l’utilizzo di alcune stanze ma non di quelle effettivamente poi utilizzate), il locatore può comunque chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ma non si pone il problema del termine di tre mesi a pena di novazione contrattuale.
La Cassazione ritiene che l’uso difforme che comporta l’applicazione di una diversa disciplina si applica anche all’ipotesi in cui sia stata pattuita la locazione per esigenze abitative transitorie del conduttore e questi invece adibisca l’immobile ad abitazione stabile (o viceversa) [2].
Se la destinazione ad uso diverso da quello pattuito è solo parziale, al contratto di locazione si applica il regime giuridico corrispondente all’uso prevalente.
Accettazione eredità con beneficio di inventario: come, costi e documenti

Eredità e debiti: quando all’erede conviene accettare con beneficio di inventario, il modello di dichiarazione sostitutiva di certificato di morte, modalità.
Il chiamato all’eredità può accettare la propria quota con beneficio dell’inventario, per evitare di dover pagare i creditori del defunto con il proprio patrimonio, quando i debiti siano superiori all’attivo ereditato. In pratica, l’erede che abbia ottenuto una quota di eredità pari a 10.000 euro, a fronte di debiti per 20.000, risponderà solo entro l’importo da lui ottenuto (appunto 10.000 euro).
Perciò l’accettazione con beneficio di inventario è consigliabile quando non è chiaro sin dall’inizio a quanto ammonti l’attivo e il passivo del patrimonio da ereditare, e l’erede tema di vedere i propri beni personali sottoposti al pignoramento dei creditori del defunto.
Non ha senso, invece, questo tipo di accettazione quando si ha la certezza che le passività siano superiori all’attivo (salvo che l’erede voglia pagare i creditori per “onorare” la memoria del defunto): in tal caso, sarà più opportuno non accettare l’eredità (tuttavia l’erede potrebbe anche accettarla nella speranza che i creditori non si facciano più vivi, sebbene si tratti di una mossa rischiosa).
L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno del chiamati giova a tutti gli altri, ma non a chi è già divenuto erede puro e semplice.
Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità. Non vi rientrano i costi per l’imposta di successione.
Soggetti obbligati ad accettare con beneficio
Alcuni soggetti possono accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario. Essi sono: minori e interdetti, minori emancipati e inabilitati, persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti.
Entro quanto tempo va fatta l’accettazione con beneficio di inventario
La dichiarazione va fatta in tempi diversi a seconda che si tratti di:
– erede che si trova nel possesso dei beni (si pensi al figlio che continua a vivere nella casa del padre ormai deceduto): egli deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o da quando ha saputo della eredità che gli è stata devoluta. Se entro tale termine ha iniziato l’inventario ma non lo ha completato, può ottenere dal tribunale una proroga di altri tre mesi, salvo gravi circostanze.
In ogni caso, trascorso inutilmente il termine, egli diventa erede puro e semplice.
Chiuso l’inventario, l’erede ha poi 40 giorni per accettare o meno l’eredità. In caso di inerzia si ritiene che abbia accettato puramente e semplicemente;
– erede che non si trova nel possesso dei beni: può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non sia prescritto ossia fino a 10 anni.
Una volta fatta la dichiarazione, l’erede deve predisporre l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salvo la proroga accordata dal tribunale. In mancanza, viene considerato erede puro e semplice.
Come si fa l’accettazione con beneficio d’inventario?
La dichiarazione di accettazione beneficiata va fatta davanti a un notaio (senza bisogno di testimoni), oppure innanzi al cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione è compreso l’ultimo domicilio del defunto rivolgendosi alla sezione o ufficio successioni, o ad altro ufficio a seconda del tribunale, di norma previo appuntamento).
La dichiarazione è poi soggetta ad entrambe le seguenti forme pubblicitarie:
– inserzione nel registro delle successioni, istituito presso la cancelleria di ogni tribunale cui provvede d’ufficio il cancelliere ricevente. Nel caso in cui la dichiarazione sia ricevuta da notaio, questi, nell’interesse della parte, dovrà richiedere alla cancelleria competente l’inserzione entro il termine (ritenuto non perentorio) di dieci giorni, depositando copia autentica dell’atto;
– trascrizione presso i registri immobiliari del luogo dell’aperta successione. La trascrizione è atto del cancelliere al quale si deve rivolgere la parte interessata o il notaio.

Documenti
Sono necessari i seguenti documenti:
– documento di chi accetta e suo codice fiscale;
– certificato di morte in carta semplice, o dichiarazione sostitutiva (vedi fac-simile qui sotto);

-copia dell’eventuale testamento (con estremi dell’avvenuta registrazione);
– codice fiscale del defunto;
– copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare, se vi sono minorenni.
Costi
La procedura prevede le seguenti spese:
– versamento della somma di € 294 mediante Mod. F23;
– marche da bollo (2 da 16 euro + 1 da 10,62 per la copia conforme da inviare all’Ufficio del territorio; le stesse per ogni ulteriore copia conforme che necessiti, ad esempio per l’erede).

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