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Accettazione eredità con beneficio: chi deve fare l’inventario?

14 Settembre 2023
Accettazione eredità con beneficio: chi deve fare l’inventario?
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Con l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario bisogna fare l’inventario entro tre mesi ma il notaio non ne è responsabile.

Cosa comprende realmente l’incarico affidato al notaio in caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario? Chi deve fare l’inventario? La questione è assai delicata perché il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge rende il beneficio non operante: l’erede è considerato tale in modo “puro e semplice”. Con la conseguenza che dovrà rispondere dei debiti del defunto con tutto il suo patrimonio, senza limitazioni di responsabilità.

L’ultima pronuncia della Cassazione getta luce sull’importante questione, definendo i margini della responsabilità notarile e la necessità di un intervento giudiziario per l’inventario.

Come funziona l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?
Termini per l’accettazione con beneficio di inventario
Cosa dice la Cassazione riguardo al notaio e all’inventario?
Il notaio è tenuto a redigere l’inventario?
I poteri del giudice

Come funziona l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?
Con l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’erede pone una barriera tra i propri beni personali e quelli ricevuti con la successione. In questo modo, qualora il defunto abbia lasciato dei debiti, i relativi creditori potranno rivalersi solo sui beni che l’erede ha ricevuto in eredità, nei limiti quindi del valore degli stessi. Non potranno aggredire i beni personali dell’erede, quelli cioè di cui questi era titolare prima dell’accettazione.

Per l’accettazione con beneficio di inventario è però necessario rispettare delle formalità che implicano anche un onere economico:

è necessario effettuare un inventario dei beni del defunto;
è necessario manifestare la propria dichiarazione di accettare l’eredità con beneficio di inventario al notaio o al cancelliere del tribunale.
Leggi anche Beneficio di inventario: pro e contro

Termini per l’accettazione con beneficio di inventario
È importante rispettare la tempistica prevista dalla legge per procedere all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Questa è diversa a seconda che il chiamato all’eredità abbia o meno il possesso dei beni ereditari.

Nel caso in cui il chiamato all’eredità abbia il possesso dei beni ereditari (si pensi al figlio convivente con il genitore defunto), l’inventario deve essere concluso entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se sfora questo termine, il chiamato all’eredità decade dal beneficio di inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice.

Compiuto l’inventario nel termine sopra indicato, il chiamato all’eredità ha un ulteriore termine di 40 giorni, da quello del compimento dell’inventario medesimo, per decidere se accettare o rinunciare all’eredità. Trascorso questo termine senza alcuna decisione, il chiamato all’eredità decade dal beneficio di inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice.

Nel caso in cui il chiamato all’eredità non sia ancora nel possesso dei beni ereditari, il chiamato può fare la dichiarazione di accettare con il beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto, vale a dire entro 10 anni dall’apertura della successione.

Tuttavia, una volta resa la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario, l’inventario deve essere compiuto entro i successivi tre mesi; in caso contrario, il beneficiario decade dal beneficio di inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice.

È prevista la decadenza dal beneficio di inventario, oltre che nei casi sopra indicati, anche quando l’erede venda o sottoponga a ipoteca o pegno i beni ereditari senza la prescritta autorizzazione giudiziale e senza osservare le forme previste dalla legge.

Cosa dice la Cassazione riguardo al notaio e all’inventario?
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26419 del 13.09.2023, ha precisato che un notaio incaricato per un atto di accettazione beneficiata di eredità non ha l’obbligo di stendere anche l’inventario. Questo compito necessita di un incarico specifico, mediato dall’intervento dell’organo giudiziario.

Il caso originale riguardava un notaio che aveva citato in giudizio gli eredi di un defunto, chiedendo il pagamento del compenso relativo all’atto di accettazione beneficiata d’eredità. Gli eredi, tuttavia, rivendicavano un inadempimento da parte del professionista, lamentando la mancata redazione dell’inventario entro i termini previsti.

Nel caso in esame, la Cassazione ha stabilito che, senza un mandato specifico mediato dall’intervento giudiziario, il notaio non può procedere direttamente alla redazione dell’inventario. Di conseguenza, gli eredi sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.

Il notaio non ha l’obbligo ma solo l’onere di redigere l’inventario per l’accettazione dell’eredità

In sintesi, il notaio non ha un obbligo, ma più semplicemente un onere di avvertire gli eredi di predisporre un inventario per poi procedere a un eventuale accettazione con il relativo beneficio. Il professionista ha, invece, un vero e proprio dovere se lo stabilisce il giudice.

Il notaio è tenuto a redigere l’inventario?
La Cassazione ha stabilito che l’incarico di procedere all’inventario non è inscindibilmente connesso, quantomeno dal punto di vista soggettivo, all’incarico relativo all’accettazione beneficiata dell’eredità, in quanto l’erezione dell’inventario può essere effettuata anche da un cancelliere, designato dal tribunale. Inoltre il chiamato all’eredità può, nel termine di tre mesi, recedere dall’opzione beneficiata e quindi non fare effettuare l’inventario, il che implica che il conferimento dell’incarico al notaio ai fini dell’accettazione dell’eredità con beneficio non implica che lo stesso notaio debba automaticamente procedere all’inventario. L’articolo 769, comma 4, del cpc, in sostanza, non prescinde dall’affidamento al notaio di uno specifico incarico ma consente al chiamato all’eredità di scegliere un notaio e di indicare il professionista al tribunale. L’eventuale designazione da parte dell’erede si configura quindi come semplice indicazione e non come vero e proprio incarico professionale.

I poteri del giudice
Per l’adempimento obbligatorio dell’inventario occorre l’intervento del giudice
Sul punto va ribadito che l’adempimento secondo diligenza dell’incarico di procedere a accettazione con beneficio d’inventario impone al notaio, in una prospettiva finalistica, di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell’atto, avvertendolo dunque anche degli ulteriori adempimenti necessari affinché lo scopo perseguito possa essere raggiunto, ma detta prestazione accessoria a tanto si arresta, ossia, nella adeguata informazione dei clienti sugli adempimenti da compiersi successivamente, sulle relative modalità e termini, dovendosi escludere, che alla redazione dell’inventario potesse comunque lo stesso notaio utilmente procedere direttamente senza uno specifico mandato mediato dall’intervento dell’organo giudiziario.

Visto su: La legge per tutti

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