€ 0 a € 2.000.000

Altri filtri
Ricerca Avanzata

€ 0 a € 1.000.000

Altri filtri
Risultati della ricerca

Accesso a documenti amministrativi: procedura per la richiesta.

25 Aprile 2018
Comments:0

Accesso a documenti amministrativi: procedura per la richiesta.

Un privato cittadino ha fatto richiesta al proprio Comune di avere copia di documenti quali ad esempio: copia domanda di concessione impianto idroelettrico e relative autorizzazioni regionali oppure copia certificato antincendio rilasciate da VVFF e riferite a ditte private insistenti su territorio comunale. Questi documenti sono tali da dover essere depositati anche presso il Comune stesso e i documenti richiesti non sono soggetti a segreto aziendale, bensì sono di oggetto ambientale. Il Comune può chiedere alla ditta privata oggetto di interesse il permesso di rilasciare a terzi tali documenti comunicando anche il nome, cognome ed indirizzo del/dei cittadini che hanno avanzato tale richiesta di copie, esponendo i cittadini stessi ad eventuali possibili ritorsioni? Se la risposta è positiva, in base a quali articoli di legge?

In base a quanto riportato dal lettore nel quesito, la procedura seguita dall’Amministrazione comunale appare

corretta. Si noti infatti che l’accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dagli artt. da 22 a 29 della legge 241/1990, nonché dal DPR 184/2006.

In particolare, l’articolo 3 del DPR prevede proprio la notifica ai soggetti controinteressati, da intendersi come tali, “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 L. 241/1990); in sostanza, in particolare, i soggetti beneficiari dei provvedimenti stessi di cui si chiede l’accesso.

Orbene, in tali casi, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (che, nel caso specifico, sarebbe la “ditta privata”), è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica.

Tali soggetti controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della suddetta comunicazione.

Si precisa peraltro che la tale disciplina è posta in via generale dalla legge, ma che la maggior parte dei Comuni adotta dei propri regolamenti che disciplinano, in conformità alla legge, l’esercizio del diritto di accesso.

In ragione di ciò, sarà pertanto opportuno verificare anche il regolamento locale.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Ambrogio Dal Bianco

Share

Scrivici, ti rispondiamo presto!

Rimaniamo in contatto

    confrontare