Abuso edilizio: quali costruzioni da demolire prima
Abuso edilizio: quali costruzioni da demolire prima
Le nuove regole prevedono la demolizione con priorità degli abusi edilizi considerati gravissimi; ecco le disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
Abusi edilizi: se non ci pensa il Comune, sarà il giudice a ordinare la demolizione; e, in questo, verrà accordata precedenza solo a quegli abusi commessi da mafiosi, a quelli che costituiscono un pericolo per il pubblico o a quelli con rilevante impatto ambientale. Si salvano quindi dalla demolizione tutti i piccoli abusi edilizi.
Con l’approvazione del disegno di legge sulle «Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi» [1] cambiano le regole in caso di costruzioni realizzate senza il permesso di costruire del Comune. La riforma prevede una novità in materia di licenze edilizie: viene stabilita, da oggi in poi, una priorità negli ordini di demolizione degli abusi edilizi. Con la conseguenza che verrà data precedenza alle procedure relative agli abusi considerati gravissimi e poi, eventualmente, agli altri. Questo significa non certo una sanatoria degli abusi edilizi più “innocui” e di minor impatto ambientale, ma sicuramente maggiore flessibilità e – perché no? – una chance in più di farla franca almeno dal punto di vista della demolizione. Per quanto invece riguarda il reato vero e proprio, resta sempre la scappatoia della prescrizione di 4 anni (5 se c’è l’avviso di garanzia) che, purtroppo, è diventata una costante dei processi penali in questione. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa cambia in materia di abuso edilizio e quali sono le costruzioni da demolire prima.
Il disegno di legge, approvato nei giorni scorsi dalla Camera, ieri ha ottenuto il sì anche dal Senato [1] con schiacciante maggioranza (il testo, avendo subito minime modifiche, tornerà alla Camera per un ulteriore – e a questo punto formale – votazione). Ecco cosa prevede la riforma.
Per tutte le demolizioni non ancora eseguite per ordine del Comune (che, a conti fatti, sono la maggioranza), il Procuratore della Repubblica di ciascun Tribunale determinerà dei criteri di priorità per provvedere allo smantellamento dell’opera. Il Procuratore, nel decidere i criteri che i giudici dovranno seguire per ordinare le demolizioni a seguito di condanna per reati edilizi, dovrà dare adeguata considerazione a queste situazioni:
• immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o vincolata (soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico);
• immobili che per qualunque motivo sono un pericolo per la pubblica o privata incolumità;
• immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o di soggetti colpiti da misure prevenzione.
I giudici, a loro volta lette le istruzioni della Procura, nello stabilire cosa demolire nell’ambito delle tre tipologie cui viene data «adeguata considerazione», dovranno mettere al primo posto gli immobili «non ultimati » e quelli «non stabilmente abitati».
Tutti gli altri abusi edilizi passeranno in coda, ma solo nel senso della «adeguata considerazione» data dal Procuratore.
L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
La principale critica mossa alle nuove regole sulle priorità degli abusi edilizi da demolire è che si presterebbero a costituire un valido appiglio agli avvocati per salvare dalla ruspa le costruzioni illegali dei propri clienti.
Visto su: La legge per tutti