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Se si revoca la rinuncia all’eredità la richiesta di pagamento è nulla .

7 Luglio 2017
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Se si revoca la rinuncia all’eredità la richiesta di pagamento è nulla .

Le richieste di pagamento inviate all’erede prima che questi revochi la rinuncia all’eredità sono illegittime e possono essere annullate.

Può capitare che, nelle stesse parole dei giudici, volte a far rispettare la legge, si trovi di tanto in tanto proprio la soluzione per evaderla. È successo di recente con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano [1] che ha insegnato come non pagare la cartella esattoriale per debiti ereditati. Un gioco da ragazzi, si potrebbe dire, che possiamo semplificare con un esempio all’esito del quale potremo capire perché, se si revoca la rinuncia all’eredità, la richiesta di pagamento è nulla.

Le richieste di pagamento inviate a chi ha rinunciato all’eredità sono nulle. Ma la rinuncia si può sempre revocare

Immaginiamo una donna che erediti un grosso patrimonio dal padre per avere questi amministrato una società. Con l’attivo ci sono anche molti debiti ancora non pagati; così l’erede, temendo l’arrivo di una richiesta dei creditori, e in particolar modo dell’Agenzia delle Entrate, rinuncia subito all’eredità. Proprio in quei mesi l’Aer – il nuovo agente della riscossione – le notifica una serie di cartelle esattoriali. Cartelle che la donna impugna prontamente davanti al giudice e che questi annulla. È difatti indiscusso che le cartelle esattoriali, notificate all’erede che ha rifiutato l’eredità, non vanno pagate e possono (anzi devono) essere impugnate in tribunale nei termini di legge. Avviene lo stesso anche nei confronti di una serie di creditori del padre, i quali hanno notificato il decreto ingiuntivo all’erede, ma che questa è riuscita a far annullare dal giudice proprio per via del proprio rifiuto all’eredità. Dopo qualche anno, però, quando le richieste di pagamento dei creditori si sono ormai sopite e nessuno più bussa alla porta, la donna revoca la rinuncia all’eredità e diventa erede piena del padre. Si può fare una cosa del genere? Assolutamente sì. Bisogna infatti tenere conto che:

l’accettazione dell’eredità si può fare entro 10 anni dall’apertura della successione;
anche la rinuncia all’eredità può essere effettuata nel termine di 10 anni dall’apertura della successione;
la rinuncia all’eredità può essere revocata – e quindi il soggetto diventa “erede pieno” – a condizione che non sia ancora scaduto il termine di 10 anni per l’accettazione dell’eredità;
tutte le richieste di pagamento notificate all’erede nell’arco di tempo in cui ha rinunciato all’eredità sono nulle. Ciò – secondo la giurisprudenza [1] – vale anche se non è ancora scaduto il termine per revocare la rinuncia all’eredità (quindi non siano decorsi i 10 anni dall’apertura della successione).
Come non pagare un debito ereditato

Per non pagare un debito ereditato è sempre possibile rinunciare all’eredità entro 10 anni dall’apertura della successione. Ma una volta annullate le cartelle di pagamento e i decreti ingiuntivi notificati, il debitore può sempre revocare la rinuncia all’eredità e diventare erede a pieno titolo. Peraltro, nel frattempo, alcuni dei debiti potrebbero anche essersi prescritti.

Il creditore che si accorge della rinuncia all’eredità potrebbe interrompere le procedure esecutive

Con la dichiarazione di rinunzia all’eredità, infatti, il chiamato non perde il proprio diritto all’eredità in modo definitivo: egli può revocare la rinuncia fino a quando l’eredità non sia stata acquistata dai chiamati ulteriori. Può farlo anche con accettazione tacita, allorquando il comportamento del rinunziante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria (anche se sul punto ci sono contrasti in giurisprudenza [2]).

In ogni caso non possono essere passati più di dieci anni, termine questo oltre il quale interviene comunque la prescrizione del diritto di accettare l’eredità.
Quando non è possibile revocare la rinuncia all’eredità

La revoca alla rinuncia all’eredità non può avvenire se sono decorsi più di 10 anni dall’apertura della successione e quando l’eredità non è stata ormai completamente divisa tra gli altri eventuali eredi.

Inoltre, il termine di 10 anni per rinuncia o accettare l’eredità viene drasticamente ridotto nel caso di erede nel possesso dei beni del defunto (si pensi a un convivente): in tal caso c’è l’obbligo di fare l’inventario dei beni entro 3 mesi dall’apertura della successione e, nei successivi 40 giorni, è necessario dichiarare se si accetta o meno l’eredità. Se si fanno scadere i termini si diventa eredi puri e semplici.

 

 

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